La Lotteria degli Scontrini – Dal 1° Gennaio 2021

Che cos’è la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti.

Se sei maggiorenne e residente in Italia parteciperai alla lotteria degli scontrini semplicemente acquistando – in contanti o senza – beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Partecipare alla lotteria sarà facile: basterà procurarsi in questo sito il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto. Così, il tuo scontrino elettronico ti consentirà di partecipare alla lotteria.

Ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se avrai utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperai ad entrambe.

Codice lotteria

Dal 1° dicembre, troverai in questo sito la sezione “Partecipa ora” in cui potrai digitare il tuo codice fiscale e visualizzare il tuo codice lotteria, indispensabile per partecipare.

Una volta ottenuto il codice lotteria, potrai stamparlo e salvarlo sul tuo dispositivo mobile per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.

Il codice lotteria è univocamente abbinato al tuo codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: né l’esercente né altri potranno risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Se dimentichi o perdi il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua area riservata o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora” di questo sito. Se poi dovessi ricordare o ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, potrai comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

Normativa di riferimento

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 540 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. – Così come modificato da ultimo dagli articoli 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 541 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. – Così come modificato da ultimo dagli articoli 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

“La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.”

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 542 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019, così come sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, successivamente, così modificato dagli artt. 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

“ Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.”

L. 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 544 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019.

“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.”

D.L. 19/05/2020, n. 34 articolo 141 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole “A decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2021”.

D.L. 26/10/2019, n. 124 articolo 19 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

“All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”; 
b) il comma 542 è sostituito dal seguente: “542. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.”. 

D.L. 26/10/2019, n. 124 articolo 20 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

“ All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “1° gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio”; 
b) al secondo periodo, le parole: “codice fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,”; 
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.”

Lotteria degli Scontrini

Comunicato Stampa

Guida alla Lotteria

Articolo precedenteAppello alle Associazioni della Calabria – 10 Novembre 2020
Articolo successivoGuida al Contributo a fondo perduto: Decreto Ristori e Ristori bis