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Caulonia
martedì, 19 Marzo 2024

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

KAULON 18

Art. 1. - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - NATURA

1.1. E' Costituita l'Associazione Commercianti, denominata "Kaulon18", con sede nel Comune di Caulonia (RC), in Via Liserà. La variazione della sede legale all'interno del Comune di Caulonia non comporla modifica statutaria.

1.2. L'Associazione ha durata illimitata, è un'associazione di categoria autonoma, libera, indipendente, non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolitica.

1.3. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa di carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

1.4. Il Consiglio Direttivo, con semplice delibera, potrà spostare la sede sociale all'intemo del Comune di Caulonia ed istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località e potrà organizzarsi anche in strutture territoriali.

Art. 2. - SCOPI - ATTIVITA'

2.1. L'Associazione potrà aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio e si prefigge il seguente scopo: a) raggruppare gli esercenti di attività commerciali, i pubblici esercizi, artigiani e tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o professionale su tutto il territorio del comune di Caulonia, comprese le frazioni; b) stipulare convenzioni e/o accordi con aziende, enti, sia pubblici che privati, persone fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale; c) favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio locale e quello con altri comuni; d) rappresentare e tutelare i legittimi interessi dei soci, mediante la comune azione degli associati; e) favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio dei commercianti; f) dirimere eventuali controversie fra categorie e categorie e fra soci e soci; g) rappresentare i soci nei confronti di enti pubblici, privati, associazioni, federazioni e qualunque altro organismo in genere; h) collaborare con le autorità, con enti ed associazioni al fine di tutelare gli interessi di categoria degli associati e quelli generali del pubblico; i) segnalare e proporre alle Autorità quei provvedimenti atti ad incrementare il commercio locale; l) coadiuvare le Autorità competenti nella disciplina e nell' inquadramento commerciale; m) intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere commerciale ed economico; n) agevolare, indirizzare, tutelare e supportare la creazione di nuove startup sul territorio; o) creare iniziative pubblicitarie, di marketing e sociali atte a incrementare le vendite; p) designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che prvato; q) promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione e aggiomamento professionale; r) intraprendere qualsiasi tipo di attività commerciale, assistenziale e di servizi purché tuteli gli interessi dei Soci.

Art. 3. - MARCHIO O LOGO

3.1. L'Associazione è contraddistinta dalla sigla ''Kaulon18" e da un marchio o logo, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo. 3.2. La sigla e il marchio o logo sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione. 3.3 E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio o logo per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4. - I SOCI

4.1. Possono essere soci dell'associazione le imprese ed esercenti arti e professioni in genere sotto qualsiasi forma giuridica, le società e gli enti collettivi, di qualsiasi natura o specie, sia pubblici che privati, purchè svolgano un'attività commerciale di pubblico esercizio, servizi, arti e professioni e artigianale sul territorio. 4.2. La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità. Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante. Nella domanda dovrà essere indicata la categoria economica di appartenenza. Decorsi i trenta giomi dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio per l'annualità in corso e il Consiglio Direttivo ne curerà l'annotazione nel libro dei Soci. 4.3. Il Consiglio Direttivo potrà esprimere i] suo diniego all' adesione, con decisione insindacabile, nel caso in cui il richiedente non possieda uno dei requisiti del presente articolo; nel caso in cui sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a seguito di procedura concorsuale o giudiziaria e anche nei casi in cui la richiesta di adesione non sia conforme ai principi ispiratori dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. 4.4. I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti. 4.5. I Soci possono utilizzare la sigla e il marchio dell'Associazione esclusivamente per poter dimostrare di essere iscritti all' Associazione. 4.6. La quota associativa annuale e il contributo di ingresso verranno determinati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci con la maggioranza della metà più uno degli associati in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione. 4.7. Il "Contributo associativo d'ingresso" e la "Quota associativa annuale" sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa", e non rivalutabili. 4.8. I soci hanno l'obbligo di versare il "Contributo associativo d'ingresso" una tantum e la "Quota associativa annuale", entro il 30 Aprile di ogni anno. L'importo del contributo associativo d'ingresso e della quota associativa annuale verranno stabiliti annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo. 4.9 I Soci hanno il dovere di rispettare lo statuto ed i regolamenti. 4.10. I soci si assumono l'impegno di attenersi ad un codice di comportamento deontologico, nell' espletamento della propria attività o professione, tale da proporre al consumatore servizi o merci al meglio delle proprie capacità, sia in termini di prezzo che di qualità. 4.11. I soci sono titolari delle fotografie, immagini e testi fornite all'Associazione per la gestione della propria immagine ed autorizzano la stessa ad utilizzarle per gli scopi inerenti le funzioni rientranti nello Statuto e la sollevano da qualsiasi responsabilità ne derivasse per eventuali contenuti non conformi la legge. A tutela della privacy si informa l'associato che i dati verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale e non eccedenti rispetto a tali finalità ( ai sensi e per gli effetti Decreto Legislativo 196 del 2003 e s.m. ). 4.12. La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie, per inosservanza dei regolamenti, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per le cause previste dai regolamenti. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 4.13. L'adesione di ogni singolo Socio si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salve disdetta a mezzo Pec o raccomandata entro il 30 Settembre.

Art. 5. - STRUTTURA - ORGANI

5.1. Gli organi dell' associazione sono: a) L 'Assemblea dei soci b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente e il Vice Presidente d) Il Tesoriere e) Il Segretario 5.2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 6. - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell 'associazione. Essa è formata da tutti i soci in regola con gli adempimenti Statutari e stabiliti dai Regolamenti.

6.2. Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto. 6.3. Hanno diritto al voto solamente i Soci in regola col versamento del "Contributo Associativo d'ingresso" se dovuto e della quota associativa annuale. 6.4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non potrà avere più di due deleghe. 6.5. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all 'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. 6.6. L' Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la scadenza prevista dallo Statuto, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 10 Soci in regola con le norme statutarie. 6.7. Per la validità della sua costituzione e delle Sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede. Nel caso di seconda convocazione, l' Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e la delibera sempre a maggioranza dei voti esprimibile in tale sede. 6.8. Le convocazioni dovranno essere effettuate mediante avviso scritto, per posta elettronica, a mano, per social network da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo e data dell'orario della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. 6.9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 6.10. Durante l'assemblea i soci esprimono i loro voti per alzata di mano.

Art. 7. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette ( 7 ) e non superiore a nove ( 9 ) nominati dall'assemblea dei Soci, fra i medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati in regola con i pagamenti delle quote. 7.2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. 7.3. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. 7.4. Al Consiglio Direttivo spetta di: a) Curare l'esecuzione delle delibere dell 'Assemblea; b) predisporre il bilancio consuntivo: c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni; e) provvedere agli affari d'ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi la determinazione della quota Associativa Annuale. f) compiere atti in nome e per conto dell'associazione purché salvaguardino gli interessi dei soci e rispettino le norme dello statuto. 7.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo nominato ad inizio assemblea. 7.5. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora almeno tre componenti ne facciano richiesta. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 7.6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a Cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. 7.7. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere le dimissioni di qualsiasi carica, all'interno dello Stesso, a condizione che venga meno uno dei principi dello Statuto. La richiesta di dimissioni deve avvenire all'unanimità dei componenti. 7.8. Il Consiglio Direttivo viene convocato per mezzo comunicazione interna registrata.

Art. 8. - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

8.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell' ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, riveste anche il ruolo di Presidente dell'assemblea. In sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell' ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. 8.2. Il Presidente, ed in assenza il Vice Presidente, sono organi di garanzia, hanno il compito di mediazione durante l'Assemblea dei Soci e ne garantiscono la trasparenza allo svolgimento. 8.3. Nei rapporti con le Banche spetta al Presidente la richiesta di apertura di rapporti bancari intestati all' Associazione mentre per quanto riguarda le disposizioni di prelievo e/o pagamenti a valere su detti rapporti devono essere effettuate/i con firma congiunta del Presidente, o in caso d'assenza o impedimento del Vice Presidente, e del Tesoriere.

Art. 9. - IL TESORIERE

9.1. Il Tesoriere provvede a: a) riscuotere le entrate a qualsiasi titolo rilasciandone ricevuta, con firma singola, qualora l'importo complessivo non ecceda la somma di € 300,00 (euro trecento,00) o si tratti di incasso del "Contributo Associativo d'ingresso" una tantum e/o della "Quota Associativa annuale"; b) riscuotere le entrate a qualsiasi titolo rilasciandone ricevuta, con firma congiunta del Presidente e/o del Vice Presidente qualora l'importo sia superiore a € 300,01 (euro trecento,01 ) ma non ecceda la somma di € 500,00 (euro cinquecento,00) mentre per importi superiori al predetto limite è obbligatorio l'accredito sul conto corrente bancario; c) effettuare i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in contanti e con disposizioni firmate dal solo Presidente qualora l'importo non ecceda i 300,00 (euro trecento,00); per pagamenti di importi superiori occorre la disposizione a firma congiunta del Presidente e del Segretario o delle persone che li sostituiscono in caso di assenza e impedimento; d) tenere il registro delle entrate e delle uscite; e) predisporre per il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo; f) effettuare i versamenti degli incassi sui rapporti bancari accesi a nome dell' Associazione.

Art. 10. - IL SEGRETARIO

10.1. Il Segretario provvede a: a) redigere succinti verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; b) curare la conservazione del registro dei verbali e degli altri libri associativi richiesti; c) curare la conservazione e l'aggiornamento dei registri dei soci; d) acquisire e conservare le domande di ammissione a socio dandone immediata comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo per quanto di Competenza; e) curare il protocollo dell'ente e svolgere ogni altra attività di segreteria non demandata ad altri Organi; f) sottoscrivere, unitamente al Presidente o al Vice Presidente, le disposizioni di pagamento per importi superiori ad € 300,01 (euro trecento,01); g) esporre nella sede sociale o sul sito internet dell'Associazione, ove possibile, gli avvisi della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; h) sostituire il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.

Art. 11. - ESERCIZIO E BILANCIO

11.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 11.2. Entro tale data dovrà essere appositamente convocata un'Assemblea dei Soci alla quale dovrà essere presentato per l'approvazione il Bilancio Preventivo per l'annualità successiva. 11.3. Entro il 30 giugno successivo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. 11.4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo n. 2. 11.5. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12. - SCIOGLIMENTO

12.1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile; c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n. 7. 12.2. In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe operante nell'ambito territoriale delle frazioni di Caulonia o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13. - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.