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Decreto Fiscale 2020: novità per datori di lavoro, sostituti d’imposta

Decreto Fiscale 2020: novità per datori di lavoro, sostituti d’imposta

Decreto fiscale in vigore dal 27/10/2019 relativo misure urgenti ed indifferibili emanate dal governo:
appalti edilizia, uso contante, uso crediti imposta, inasprimento sanzioni penali
Rif. D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019

Novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020

Il Decreto Legge 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019 riporta “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Le principali novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta riguardano:

  • contrasto alle indebite compensazione tramite Mod. F24;
  • ritenute e compensazioni in appalti e subappalti;
  • nuovi limiti all’utilizzo del contante;
  • credito d’imposta in caso di pagamenti elettronici;
  • modifiche al regime sanzionatorio per reati fiscali.

Il DL n. 124/2019 è in vigore dal 27 ottobre 2019.

Contrasto alle indebite compensazioni

L’articolo 3 del Decreto Fiscale rafforza il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, dando una stretta al loro utilizzo.
L’articolo 3 del DL n. 124/2019 modifica

  • l’articolo 17, comma 1 del D.Lgs n. 241 recante la disciplina dei versamenti unitari e compensazioni tramite Mod. F24 (art. 3, comma 1)
  • l’articolo 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006 come convertito nella Legge n. 248/2006 (art. 3, comma 2).

Per i crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione nel mod. F24

  • del credito IVA annuale / trimestrale,
  • del credito IRPEF / IRES / IRAP
sia annuali sia relative a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1 gennaio 2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione
Alla luce della formulazione della norma, tale novità sembra non coinvolgere i crediti di ritenute operate dal sostituto d’imposta, ciò premesso i suddetti crediti sebbene di importo superiore a euro 5.000 dovrebbero poter continuare ad essere recuperati già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre).
Ulteriore novità, che coinvolge anche i sostituti d’imposta, deriva dalla modifica dell’art. 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006 introdotta dall’art. 3, comma 2 del DL n. 124/2919 in base alla quale per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, nonchè i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, è necessaria la presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Pertanto anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e, si ritiene, anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro) comporteranno l’obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

La stretta sulle compensazioni passa anche per l’edilizia.
In caso di appalto e subappalto viene reintrodotta tra committente e appaltatore / subappaltatore la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore/subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.
A partire dal 1° gennaio 2020 in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori, deve essere effettuato dal committente.
I dettagli completi di questa novità normativa sono trattati in questo articolo: Decreto Fiscale 2020: le novità per l’edilizia

Nuovi limiti utilizzo del contante

In merito alle limitazioni sull’uso del contante (D.Lgs 231/2007), eravamo rimasti alle seguenti indicazioni:
“È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (…)”
“Per la negoziazione a pronti mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti (…), la soglia è di 3.000 euro.”
Con il DL n. 124/2019 viene disposto un abbassamento della soglia all’utilizzo del contante, che risulta fissato nelle seguenti misure:
  • 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Il provvedimento stabilisce la sanzione minima per i trasferimenti di contante  superiori al limite:
  • 2.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • 1.000 euro per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Pagamenti elettronici e credito d’imposta

Agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate.
Tale credito spetta per le commissioni dovute relativamente a cessione di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a codnizione che i ricavi e compensi concernenti l’anno d’imposta precedente non siano superiori ai 400.000 euro.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi  riguardante il periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi fino a quello in cui termina la sua fruizione.
Agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento è fatto obbligo della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle informazioni necessarie a verificare il diritto al credito.
NOTA
L’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) emanerà un apposito provvedimento riguardante i termini e le modalità di utilizzo del credito d’imposta

Sanzione per mancata accettazione pagamento elettronico

A partire dal 1° luglio 2020 è fissata l’entrata in vigore delle sanzioni nei confronti di imprenditori e professionisti per la mancata accettazione di pagamenti (di qualsiasi importo) effettuati con carte di debito e credito.
Nello specifico, nei confronti dei soggetti obbligati trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, incrementata del 4% del valore della transazione per cui sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Reati Fiscali: modifiche al regime sanzionatorio

In tema di lotta all’evasione, l’articolo 39 del DL 214/2019 interviene inasprendo le pene previste per alcuni reati fiscali.

Omessa dichiarazione

L’omessa dichiarazione costituisce reato se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro 50.000. Tale reato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
Chi non presenta la dichiarazioni dei redditi o la dichiarazione IVA è punito con la reclusione da 2 a 6 anni quando l’imposta dovuta, con riferimento a ogni imposta, è superiore a 50.000 euro. Stessa pena anche per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta se l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Viene punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, le ritenute:

  • dovute sulla base della dichiarazione stessa o
  • risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

quando l’ammontare delle ritenute evase supera euro 100.000,00 per ciascun periodo di imposta.
In altre parole, in caso di omesso versamento di ritenute dovute/certificate per un ammontare superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dichiarazione fraudolenta

In caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni (pena attenuata da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro). In caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena prevista è compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.

Dichiarazione infedele

È punito con la reclusione da 2 a 5 anni colui che al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (a determinare condizioni).

Occultamento o distruzione documenti contabili

In caso di occultamento o distruzione di documenti contabili la pena passa da un minimo di 3 a un massimo di 7 anni di reclusione
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