Sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Nella Gazzetta ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 09/08/2012, che dà attuazione alla direttiva 2009/52/CE, recante “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Il Ministero dell´Interno ha emanato in proposito la circolare esplicativa n. 400/A/2012/10.2.146 prot. 6410 del 27/7/2012.
Nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell´Interno 29 agosto 2012 – Attuazione dell´art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012 con importanti indicazioni sulle modalità della regolarizzazione. In pari data è stata emanata la relativa circolare ministeriale.Qui di seguito un commento – molto sintetico – su alcuni temi di interesse per la Polizia Locale.A) NORME PENALI
L´art. 1 co. 1 lett. b) del decreto introduce una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all´art. 22 co. 12 d.lgs. 286/98, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze” stranieri privi dei documenti di soggiorno. Il nuovo co. 12-bis stabilisce infatti un aumento da un terzo alla metà delle pene previste al co. 12 :
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta´ non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell´articolo 603-bis del codice penale.
La novella ha ripreso letteralmente la formulazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il c.d. delitto di “caporalato” (di cui all´art. 603-bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), cui la nuova norma fa espresso riferimento alla lett. c., ove si prevede che la definizione delle “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” è quella contenuta al co. 3 dell´art. 603-bis, secondo cui comporta un aggravamento di pena ” l´aver commesso il fatto esponendo i lavoratori (intermediati) a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
La norma richiamata si limita a individuare i criteri da tenere in considerazione nello svolgere tale valutazione (le caratteristiche della prestazione e le condizioni di lavoro), tuttavia non contiene ulteriori precise indicazioni .L´introduzione dell´aggravante solleva dei problemi di coordinamento con la fattispecie di cui all´art. 12 co. 5 t.u. imm., che punisce con la reclusione sino a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ogni condotta di favoreggiamento dell´immigrazione irregolare compiuta con il fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
Prima della novella la sussistenza o no del dolo specifico consentiva di distinguere tra la fattispecie di cui all´art. 22 co. 12 e quella più grave dell´art. 12 co. 5: si configurava quest´ultima quando l´assunzione alle proprie dipendenze dello straniero irregolare era caratterizzata da condizioni gravose e discriminatorie, rese possibili dalla condizione di illegalità, mentre si imputava la fattispecie meno grave quando l´assunzione “in nero” era finalizzata alla sola evasione fiscale e previdenziale, senza altre finalità di ingiusto profitto.
Secondo autorevole dottrina (prof. Luca Masera – docente di diritto penale università di Brescia) “La nuova aggravante tipizza, infatti, proprio quella situazione di sfruttamento profittatorio che, prima della riforma, era ritenuta caratteristica del reato di cui all´art. 12 co. 5, e del resto la sanzione risultante dall´applicazione dell´aggravante è più elevata di quella prevista per tale fattispecie incriminatrice (4 anni e 6 mesi di pena massima con la nuova aggravante, 4 anni la pena massima dell´art. 12 co. 5), con conseguente applicazione della clausola di riserva ivi contenuta. Si è verificata, quindi, una sostanziale estromissione delle ipotesi di occupazione di stranieri irregolari dall´ambito applicativo della fattispecie generale di favoreggiamento dell´immigrazione irregolare a fini di ingiusto profitto, nella quale invece prima della riforma venivano ricondotti i casi più gravi di occupazione di irregolari.”
Quindi, oggi, tutte le ipotesi in questione sembrerebbero ricadere sotto o il co. 12 o il co. 12-bis dell´art. 22.
Inoltre, in attuazione della direttiva UE che imponeva agli Stati di introdurre forme di responsabilità per le persone giuridiche coinvolte nello sfruttamento del lavoro di stranieri irregolari, l´art. 2 del decreto ha aggiunto al novero dei reati da cui discende la responsabilità da reato degli enti il nuovo art. 25-duodieces d.lgs. 231/2001, secondo cui “in relazione alla commissione del delitto di cui all´art. 22 co. 12-bis d.lgs. 286/1998 si applica all´ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.
B) ALTRE DISPOSIZIONI
Un´ulteriore disposizione di fondamentale e rilevante importanza è quella che aggiunge all´art. 22 t.u. imm. i nuovi commi 12-ter e 12-quater, secondo cui “nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al co. 12-bis è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale istaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi umanitari; provvedimento che ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, ed è revocato “in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”.
La riforma tiene conto delle condizioni di grave sfruttamento lavorativo cui sono spesso sottoposti gli stranieri irregolari, riconoscendo un permesso di soggiorno (temporaneo) allo straniero che trovi il coraggio di denunciare il reato di cui è vittima. In concreto, essendo legata la concessione del permesso di soggiorno all´instaurazione di un processo penale a carico del datore di lavoro, l´ambito applicativo del nuovo istituto dipenderà dalla capacità della polizia giudiziaria di accertare tale tipologia di reati; la previsione del permesso di soggiorno (e quindi l´immunità dal reato di soggiorno illegale di cui all´art. 10-bis) in caso di denuncia può costituire un incentivo importante per gli stranieri a segnalare i propri sfruttatori.
Limiti al nulla osta per lavoro – Le nuove disposizioni impediscono a chi sia già stato condannato per reati in materia di immigrazione di figurare da datore di lavoro (di solito fittizio) dello straniero, inoltre introducono come specifica causa di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno la falsità dei documenti presentati. L´art. 1 co. 1 lett. a) del decreto inserisce all´art. 22 t.u. imm. il co. 5-bis (secondo cui non può essere concesso allo straniero il nulla osta al lavoro qualora il datore, negli ultimi cinque anni, sia stato condannato o abbia patteggiato la pena per il reato di favoreggiamento dell´immigrazione irregolare di cui all´art. 12 co. 1 ss., per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori, per il reato di intermediazione illecita di cui all´art. 603bis c.p., o per il reato di occupazione irregolare di cui all´art. 22 co. 12) e il co. 5-ter (per cui “il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l´immigrazione per la firma del contratto di soggiorno” entro il termine fissato).
C) LA SANATORIA
L´art. 5 prevede una sanatoria (rubricata come “disposizione transitoria”), cioè la possibilità per il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze uno straniero clandestino di dichiarare tale situazione illegale, sanando la propria posizione e, mediante il rilascio di un permesso di soggiorno, quella dello straniero.
Il comma 3 esclude dalla procedura i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati connessi allo sfruttamento dell´immigrazione irregolare; sono altresì esclusi ex co. 13 i lavoratori stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall´art. 380 c.p.p., o che siano comunque considerati una minaccia per l´ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (viene poi precisato che, nella valutazione della pericolosità, si tiene conto anche di eventuali condanne, anche non definitive, per uno dei reati di cui all´art. 381 c.p.p.).
Il co. 6 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto (fissata al 9 agosto) sino alla conclusione del procedimento di emersione “sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
a) all´ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all´art. 12 t.u. imm.;
b) al presente provvedimento e comunque all´impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”;
Nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata, o il procedimento non abbia esito positivo, la sospensione cessa alla scadenza del termine di presentazione (fissato al 15 ottobre 2012) ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione, salva comunque “l´archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l´esito negativo del procedimento derivi da motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro”.
Il co. 15, infine, dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell´ambito della procedura di emersione in discorso è punito ai sensi dell´art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (testo unico in materia di documentazione amministrativa). Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l´alterazione di documenti oppure con l´utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena delle reclusione da 1 a 6 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale”.
Per un maggiore approfondimento allego la circolare ministeriale.
Fonte: M. Emanuelli – Ufficiale Servizio Annonaria Polizia locale Milano
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