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Regime forfettario 2019: come aderire alla flat tax

Regime forfettario 2019: come aderire alla flat tax

Articolo, 11/01/2019


Uno dei punti qualificati della Legge di bilancio 2019 è costituita dall’introduzione della c.d. flat tax.
Fra i primi beneficiari della misura ci sono le partite Iva e piccole imprese con ricavi fino a 65 mila euro annui che potranno aderire al nuovo regime forfettario con la previsione di un’aliquota piatta al 15%.

Indice
1. I requisiti per l’accesso al regime forfettario
2. Comunicazioni e avvisi
3. Uscita dal regime forfettario
4. Imposta sostitutiva
5. Fatturazione elettronica
6. Adempimenti ed esenzioni

1. I requisiti per l’accesso al regime forfettario

Il solo limite di accesso è pari a 65mila Euro di ricavi.
Vengono soppresse le ulteriori condizioni già previste nel passato regime, quali la sussistenza di beni strumentali non superiori a 20mila Euro e le spese per personale non superiore a 5mila Euro.
Il nuovo assetto del regime forfettario è certamente una delle più accattivanti novità fiscali per tutte le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione.
Pare opportuno precisare che non possono accedere al nuovo regime gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che partecipano, simultaneamente, all’esercizio dell’attività afferenti società di persone, associazioni, imprese familiari (di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi).
La legge di bilancio per l’anno 2019 impedisce, infatti, la fruizione del regime forfettario ai soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In altre parole, per avvalersi del regime forfettario, la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non deve esercitare attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle poste in essere dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

2. Comunicazioni e avvisi

Il regime forfetario 2019 rappresenta, di fatto, il regime “comune” per tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa o lavoro autonomo, potendovi accedere senza effettuare alcuna comunicazione. L’unico avviso va fatto all’Inps, entro la fine di febbraio di ogni anno, qualora si voglia fruire del regime contributivo agevolato.
Al contrario, i contribuenti che intraprendono un’attività, in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime in esame, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività per finalità anagrafiche, altrimenti rischiano una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro.

3. Uscita dal regime forfettario

Il contribuente potrà uscire dal regime agevolato in tre ipotesi:

  • per opzione e con vincolo triennale, ovvero chi possiede i requisiti per accedere al regime forfetario, ha la possibilità di non applicarlo o di abbandonarlo, optando per il regime ordinario.  L’opzione si esercita per il tramite di un comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio trascorso il quale si rinnova tacitamente per ogni anno successivo, finquando permane la positiva applicazione del regime ordinario.
  • per legge, qualora venga meno una delle condizioni indispensabili per accedere al regime, ovvero qualora si verifichi una causa di esclusione.
  • per accertamento definitivo, ove sia fornita la prova del venir meno di una delle condizioni di accesso, oppure la sussistenza di una delle cause di esclusione.

4. Imposta sostitutiva

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, suppletiva dell’Irpef e delle relative addizionali, come pure dell’IRAP.

5. Fatturazione elettronica

La semplificazione di maggior interesse per i beneficiari del regime forfettario è rappresentata dall’esenzione dalla fatturazione elettronica, assurta a regola generale dal gennaio 2019. Più in particolare, coloro che beneficiano del regime forfetario vengono esentati dal versamento dell’Iva, restando in tal modo privi del diritto alla relativa detrazione.
Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva bensì dovranno riportare la dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014“.
Nelle fatture di importo maggiore a € 77,47 occorre apporre una marca da bollo da € 2,00, ad eccezione delle fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario risulta debitore dell’imposta.

6. Adempimenti ed esenzioni

Il contribuente che aderisce al regime forfettario è soggetto ai seguenti obblighi:

  • contrassegnare con un numero e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare i corrispettivi;
  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta (reverse charge) oltre a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si effettua l’operazione.

Rimane invece esente da:

  • registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • registrazione degli acquisti;
  • tenuta e custodia dei registri e dei documenti, tranne per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
  • comunicazione black list;

In merito alle imposte sui redditi si segnala l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, salvo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti dalla legislazione differente da quella tributaria, nonché l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
(Altalex, 11 gennaio 2018)
https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/11/regime-forfettario-2019-come-aderire-alla-flat-tax?fbclid=IwAR21Ar0VtVEK_PisHcuIUe7TMLZ9upDfuKhR3IWRBPSmwYaigNe22m9Oxxg

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